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 Associazione IMC

      ..codice etico..

 

Il presente codice etico costituisce la sintesi dei valori e dei principi ai quali si ispira l’Associazione “Istituto per la Mediazione e la Conciliazione”.
L’ Istituto vigila sull’osservanza del codice etico predisponendo adeguati strumenti di prevenzione, informazione e controllo  idonei ad  assicurare la assoluta legittimità e trasparenza dei comportamenti e delle procedure.
Tutti i soci ed i collaboratori a qualsiasi titolo dell'Istituto sono tenuti alla scrupolosa osservanza del presente codice etico ed a segnalare al Consiglio di Amministrazione o al Responsabile dell'Organismo, quale organo preposto al coordinamento ed al controllo delle procedure di mediazione e di conciliazione, eventuali comportamenti che possano configurare non esatta applicazione o violazione dei principi e delle  norme di comportamento di seguito delineati

 

I) I principi generali:

 

L’Istituto ed i suoi soci, amministratori, dirigenti e  collaboratori sono tenuti con correttezza ed impegno all’osservanza delle leggi, dei regolamenti legislativi, delle disposizioni statutarie, dei regolamenti interni e dei codici di autodisciplina.
Nel perseguire il suo scopo l'Istituto dovrà ispirarsi al rispetto assoluto dei diritti umani fondamentali e dei principi di uguaglianza, solidarietà e tutela dei diritti civili, politici, sociali, economici e culturali.
Le attività che l'Istituto sarà chiamato a trattare devono essere svolte in un quadro di trasparenza, onestà, correttezza, buona fede e nel pieno rispetto delle regole poste a tutela delle persone fisiche e giuridiche che ne richiederanno i servizi.
Tutti i soci, amministratori, dirigenti e  collaboratori  dell'Istituto, senza distinzioni o eccezioni, conformano le proprie azioni ed i propri comportamenti a criteri di onestà, correttezza, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto ed ai principi ed ai contenuti del presente codice etico nell’ambito delle proprie funzioni e responsabilità, nella consapevolezza che il rispetto del codice qualifica le prestazioni professionali che saranno chiamati a fornire.
In nessun modo la convinzione di agire a vantaggio o nell’interesse dell’ Istituto può giustificare l’adozione di comportamenti in contrasto con i principi ed i contenuti del codice etico.

 

II) Contenuti, impegni e doveri:

Art. 1 – Caratteri generali 

L’ Istituto, nei rapporti con i terzi, si ispira e  si orienta a saldi principi di lealtà, correttezza, trasparenza, professionalità ed efficienza. L’opera professionale che sarà svolta nell'ambito dell'attività e per il raggiungimento degli scopi dell'Istituto  dovrà essere esercitata nel rispetto della assoluta  legittimità sia formale che sostanziale, della  chiarezza e trasparenza e delle norme dettate dai regolamenti interni di procedura.

Art. 2 – Comportamento ed indipendenza 

L’ Istituto avrà il compito di organizzare ed agevolare lo svolgimento delle attività di mediazione e conciliazione con impegno e serietà professionale, fornendo adeguati supporti di relazione e di formazione, anche al fine di accrescere e tutelare il prestigio e la reputazione dell’Ente. 
Non saranno  consentiti ed accettati comportamenti che esulino  dai canoni e dalle regole dettate dal presente codice etico.
In particolare non sarà consentito:

- ricevere, corrispondere e offrire direttamente o indirettamente benefici o vantaggi materiali ed immateriali di qualsiasi entità per sé o per altri;
- accettare denaro o altri valori da persone o Enti che intendono entrare in rapporti con l'Istituto; 
- ricevere trattamenti di favore o di cortesia che non siano di modesto e ragionevole valore.

Art. 3 – Impegni e doveri dell’Istituto 

L’ Istituto si impegna ad accrescere e sviluppare le capacità e le competenze dei propri soci, amministratori, dirigenti e collaboratori affinché, nell’ambito delle proprie funzioni ciascuno possa ritrovare piena espressione del proprio potenziale nel pieno rispetto della sua dignità. 
I competenti organi dell'Istituto avranno il dovere di offrire a tutti i partecipanti alle attività le medesime opportunità facendo in modo che tutti possano godere di un trattamento equo basato su criteri di merito e di competenza; dovranno provvedere a selezionare, assumere, formare, aggiornare, retribuire e gestire le risorse umane senza discriminazione alcuna; dovranno creare un ambiente di lavoro idoneo caratterizzato da serenità e ordine. 
In ogni caso sono proibiti e sanzionabili, senza eccezione alcuna, i comportamenti che possano costituire violenza fisica o morale. 
L’Istituto si impegna a promuovere ed a mantenere un adeguato sistema di controllo interno a tutti i livelli predisponendo tutti gli strumenti necessari o utili ad organizzare, gestire e verificare le attività svolte con l’obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure, di proteggere i beni strumentali e di rilevare fornire dati contabili e finanziari accurati e completi.  
Tutti i  soci, amministratori, dirigenti e collaboratori interni ed esterni sono tenuti a contribuire ed a collaborare affinché il sistema di controllo interno possa essere svolto con efficienza ed equità.
Ogni persona alla quale vengano affidati, anche temporaneamente, attrezzature o beni strumentali di proprietà dell'Istituto è responsabile del loro uso e della loro conservazione ed integrità

 

III) Mediatori e Conciliatori:

 

Art. 4 – Ruolo del Conciliatore e del Mediatore
 
I Conciliatore ed i Mediatori che opereranno nell'ambito della attività dell'Istituto:  
- devono attenersi alle indicazioni ed alle prescrizioni formulate in generale dagli organi sociali ed in particolare dal  Responsabile dell'Organismo; 
- devono comportarsi quali terzi imparziali nello svolgimento del loro incarico; 
- devono rispettare le parti ed essere consapevoli della delicatezza e dell’importanza del loro ruolo nella definizione delle controversie, specialmente quando la conciliazione sia condizione di procedibilità del giudizio;
- non possono assumere diritti od obblighi connessi, direttamente od indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio, né percepire compensi direttamente dalle parti.

Art. 5 - Preparazione 

I Conciliatori ed i Mediatori che opereranno nell'ambito della attività dell'Istituto dovranno scrupolosamente prendere visione e studiare la documentazione prodotta dalle parti prima dell’inizio della procedura e prepararsi adeguatamente, anche sotto lo specifico profilo tecnico o giuridico, in relazione alla natura o alla causa della controversia. 
In ogni caso in cui i Conciliatori o i Mediatori che opereranno nell'ambito della attività dell'Istituto dovessero trovarsi nell’impossibilità o difficoltà di svolgere l’incarico per mancanza di preparazione generale o specifica, gli stessi dovranno immediatamente colmare tale lacuna, ove possibile, oppure rimettere l’incarico chiedendo la nomina di un altro Conciliatore.

Art. 6 – Dovere di informazione 

I Conciliatori ed i Mediatori che opereranno nell'ambito della attività dell'Istituto devono immediatamente assicurarsi che le parti siano correttamente informate riguardo alla natura del procedimento in essere, ai loro diritti e doveri, alle conseguenze anche patrimoniali che possono derivare dalla mancata accettazione della eventuale proposta di conciliazione, alle spese della procedura e delle eventuali consulenze tecniche interne od esterne 
I Conciliatori ed i Mediatori dovranno altresì informare le parti in merito al dovere di riservatezza e di conservazione del segreto professionale sanciti dagli Artt. 9 e 10 del D.Lgs. 28/2010. Tale dovere è imprescindibile poiché necessario per favorire il libero dialogo fra le parti, l’emersione di quei fatti che le stesse potrebbero omettere per timore dell’utilizzo in giudizio e quindi la composizione stessa della controversia.

Art. 7 – Accertamento della volontarietà 

Poiché la volontarietà è uno dei cardini della procedura di composizione bonaria delle controversie, i Conciliatori ed i Mediatori che opereranno nell'ambito della attività dell'Istituto devono altresì assicurarsi, con la dovuta cautela del caso, che le persone interessate prendano parte al procedimento di conciliazione  volontariamente, senza costrizione alcuna e con il solo fine di cercare una soluzione diversa dal giudizio. 
Qualora i Conciliatori o i Mediatori che opereranno nell'ambito della attività dell'Istituto avessero fondati motivi per ritenere che manchi il requisito della volontarietà, gli stessi dovranno immediatamente sospendere la procedura ed informare il Responsabile dell'Organismo.

Art. 8 – Imparzialità ed indipendenza 

I Conciliatori ed i Mediatori che opereranno nell'ambito della attività dell'Istituto dovranno tenere una condotta imparziale, leale e diligente nei confronti delle parti per tutta la durata del procedimento. In nessuno caso essi potranno tenere comportamenti denigratori o discriminatori nei confronti di una di esse o comportamenti che possano favorire una delle due parti a svantaggio dell'altra. 
Al fine di garantire e preservare la loro imparzialità, i Conciliatori ed i Mediatori sono tenuti:  
- a dichiarare per iscritto, prima dell’inizio del procedimento, che non vi sono relazioni passate o presenti con le parti o i loro difensori che possano avere rilevanza ai fini dell’indipendenza e dell’imparzialità; 
- a dichiarare per iscritto che non esiste, anche solo potenzialmente, un loro interesse personale od economico, diretto o indiretto, che riguardi l’oggetto o l’esito della controversia; 
- a dichiarare per iscritto che non sussiste alcun pregiudizio, etico o morale, riguardante l’oggetto della controversia; 
- ad informare per iscritto le parti e l’Istituto qualora, successivamente all’inizio del procedimento, siano emersi fatti rilevanti che possano influire sulla  la loro  imparzialità ed indipendenza.  
Nell’ipotesi di fatti o eventi sopravvenuti, ognuna delle parti potrà chiedere la revoca e la sostituzione del Conciliatore o del Mediatore al Responsabile dell'Organismo che potrà agire in tal senso anche di propria iniziativa.

Art. 9 – Riservatezza e segreto professionale 

A norma dei già richiamati Artt. 9 e 10 del D.Lgs. 28/2010, chiunque presta la propria opera od il proprio servizio nell'Istituto ed in particolare i Conciliatori ed i Mediatori nell'ambito del procedimento di mediazione e conciliazione sono tenuti all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. Rispetto alla dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo il consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.
Poiché, per gli effetti degli articoli di legge sopra richiamati, i Conciliatori ed i Mediatori che opereranno nell'ambito dell'attività dell'Istituto non potranno essere chiamati in giudizio per deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese dalle parti e delle informazioni acquisite durante la procedura di conciliazione, gli stessi dovranno astenersi totalmente dal divulgare a chiunque e per qualunque ragione tali informazioni, fatti salvi i casi in cui il Conciliatore o il Mediatore: 
-  è stato espressamente autorizzato per iscritto dalla parte che le ha fatte o fornite, a riferire le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite; 
- possa ragionevolmente ritenere che esista un pericolo per la vita, la salute o l’integrità fisica di una persona; 
- possa ragionevolmente ritenere che sussista il pericolo serio e concreto di essere assoggettato a procedimenti penali riguardanti lo svolgimento della procedura o fatti emersi durante la medesima.

 

Art. 10) Revoca del Conciliatore o del Mediatore 

I Conciliatori e i Mediatori che opereranno nell'ambito dell'attività dell'Istituto potranno  essere revocati dal Responsabile dell'Organismo allorché:
- violino le norme di legge in materia di mediazione e conciliazione;
- violino una qualsiasi delle norme di comportamento dettate dal presente codice etico; 
- nello svolgimento della procedura, non si attengano alle prescrizioni dettate dal Regolamento della Conciliazione predisposto dall’Istituto;
- sopravvenga una loro incapacità fisica o mentale tale da pregiudicare la possibilità di continuare il loro operato; 
- una o entrambe le parti ne abbiano chiesto la revoca sulla base di fondati motivi che saranno valutati dal Responsabile dell'Organismo;
- il Conciliatore o il Mediatore abbia chiesto la sua stessa revoca per motivi che saranno oggetto di valutazione da parte del Responsabile dell'Organismo.
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